Contrattazione integrativa d’istituto
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 21, c. 2, art. 40 bis, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. 150/2009.
art. 21 c. 2 del D. Lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
La Contrattazione Integrativa di Istituto contiene i criteri e le condizioni concordati annualmente tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U. di Istituto per la gestione delle materie indicate all’art. 7 del CCNL 2006-09. La firma dell’accordo è preceduta da assemblee del personale, alle quali possono partecipare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.
In attesa del parere favorevole dei revisori dei conti circa la compatibilità finanziaria, si pubblica la seguente potesi di Contrattazione Integrativa d’Istituto.