Pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamentimediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.
Codice Univoco Ufficio della scrivente istituzione scolastica:
UF8W99
CIRCOLARE ESPLICATIVA
OGGETTO: DECRETO 3 APRILE 2013, N. 55, IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.
COMUNICAZIONE DEL CODICE UNIVOCO UFFICIO.
Le pubbliche amministrazioni, tra cui le scuole di ogni ordine e grado sono obbligate a partire dal 6 giugno 2014, in virtù del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, a non accettare più fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio”.
Trascorsi tre mesi da tale data, quindi dal 6 settembre 2014, non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Lo stesso Decreto stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato.
Mentre oggi le scuole ricevono le fatture di propria competenza come fatture cartacee (lettere/raccomandate) o come fatture cartacee inviate in formato elettronico (es. PDF allegati ad email), dal 6 giugno potranno ricevere solo fatture elettroniche.
La scuola non riceverà più la fattura dal proprio fornitore, ma la riceverà dal SISTEMA DI INTERSCAMBIO, un sistema informatico gestito dalla Agenzia delle Entrate che metterà a disposizione della Scuola una fattura con il formato elettronico conforme alla nuova normativa, ovvero un file XML.
Il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, all’art. 3, comma 1, impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici delegati alla ricezione delle fatture e ad inserire l’ anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all’articolo Il del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000.
L’IPA provvede quindi ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it .
Come indicato dall’art. 3, comma 2, del D.M. 55, il codice univoco assegnato dall’IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione; in assenza del codice univoco la fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio.
I fornitori dovranno dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso la P .A. a norma di legge in formato strutturato per poi conservarla in modalità elettronica.
Si raccomanda altresì ai fornitori di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il CIG della relativa procedura di acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura.